Premesse

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Torniamo, con più dettaglio tecnico, su quanto discusso nel post del mese scorso: dal 4 aprile 2016 il governo britannico richiede il BIM Level 2 come requisito obbligatorio per i propri progetti di costruzione centralmente finanziati. È la milestone più citata nel settore BIM, ma anche una delle più fraintese: “Level 2” non descrive un livello di sofisticazione tecnologica crescente in senso assoluto, bensì uno scalino preciso in un modello di maturità definito da anni dalla comunità tecnica britannica. Vale la pena capire cosa richiede davvero, per non ridurlo a uno slogan.

Cosa distingue il Level 2 dai livelli di maturità precedenti nel modello britannico?

Il modello di maturità BIM britannico distingue livelli progressivi: un Level 0 basato su disegni 2D senza collaborazione strutturata, un Level 1 con modelli 3D gestiti ma ancora in gran parte isolati tra le discipline, e un Level 2 che richiede modelli disciplinari separati ma coordinati attraverso un ambiente dati comune, con scambio di informazioni in formati definiti e processi di gestione documentale strutturati.

Non è, di per sé, il livello più avanzato concepibile – un ipotetico Level 3 punterebbe a un modello condiviso e integrato in tempo reale – ma è il primo livello in cui la collaborazione tra discipline diventa un processo formalizzato e non un’iniziativa informale lasciata alla buona volontà dei singoli team.

Quali requisiti concreti impone il mandato, oltre alla definizione teorica del livello?

Il mandato richiede, in sostanza, la messa in pratica sistematica dei concetti già formalizzati dalla normativa tecnica britannica negli anni precedenti: un ambiente dati comune con stati informativi espliciti – lo stesso schema WIP/Shared/Published descritto in un articolo precedente, un piano di esecuzione BIM verificabile per ogni commessa, e una gestione documentale con responsabilità e permessi chiaramente definiti. La novità del 2016 non è concettuale: è che questi requisiti, prima buone pratiche facoltative, diventano condizione di partecipazione per chi vuole lavorare su progetti governativi centralmente finanziati.

Perché il mandato si applica solo ai progetti “centralmente finanziati”, e cosa significa questa limitazione?

Un dettaglio spesso trascurato nelle sintesi divulgative è che il mandato britannico non si applica automaticamente a tutta la spesa pubblica per costruzioni, ma specificamente ai progetti finanziati centralmente dal governo – una categoria significativa ma non esaustiva della committenza pubblica complessiva.

È una limitazione che riduce, nell’immediato, la portata pratica del mandato rispetto a un obbligo generalizzato, ma che comunque copre un volume di mercato sufficiente a costringere un numero rilevante di imprese e progettisti a strutturarsi, generando un effetto di diffusione più ampio della sola applicazione diretta.

In che modo il mandato spinge la standardizzazione anche fuori dal perimetro dei progetti governativi?

Un’impresa che deve rispettare il BIM Level 2 sui progetti governativi trova comodo, per ragioni di efficienza interna, applicare gli stessi processi anche ai progetti privati che non lo richiederebbero formalmente: mantenere due modi di lavorare diversi in parallelo, uno per la committenza pubblica e uno per quella privata, costa più che uniformare.

Questo effetto di ricaduta, discusso in modo più generale nell’articolo precedente sulla spinta procurement-driven, è particolarmente visibile nel caso britannico proprio perché il mandato copre un volume di mercato sufficiente a rendere conveniente la standardizzazione interna delle imprese.

Che differenza fa per un committente un mandato esplicito rispetto a raccomandazioni facoltative?

Un requisito facoltativo, per quanto ben argomentato, lascia al singolo committente la responsabilità di decidere se applicarlo, con il rischio che le competenze tecniche per formularlo correttamente in un capitolato manchino – il problema descritto nell’articolo precedente sui criteri di gara.

Un mandato esplicito, definito a livello centrale con specifiche tecniche precise, solleva il singolo committente da questa responsabilità di dettaglio: può fare riferimento a uno standard nazionale invece di doverne inventare uno proprio, riducendo drasticamente il rischio di requisiti generici o mal formulati che abbiamo visto essere un problema strutturale in questa fase.

Che effetto ha questo mandato sul Facility Management britannico, e cosa ne resta fuori dal perimetro?

Il mandato britannico si concentra sulla fase di delivery del progetto – progettazione e costruzione – più che sulla fase di esercizio: richiede un ambiente dati comune e processi di coordinamento strutturati durante la commessa, ma non impone in modo altrettanto specifico cosa debba succedere ai dati dopo la consegna, lasciando questo tema in gran parte demandato a sviluppi normativi successivi.

Il FM britannico, pur beneficiando indirettamente di consegne più strutturate rispetto al passato, resta ancora nella fase 2015-2017 descritta in questa serie: destinatario dei dati, non ancora attore che ne definisce i requisiti fin dall’inizio della commessa.

Conclusioni

Il mandato britannico dimostra che un requisito BIM può essere reso obbligatorio con specifiche precise e verificabili, non solo raccomandato. È un modello che vedremo quanto e dove prenderà piede, con il meccanismo dell’emulazione. Sicuramente definisce un importante precedente a livello internazionale e monitorerò la velocità con cui darà impulso alla normativa anche in Europa.

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