La sicurezza e il Facility Management

Premesse

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Nel Facility Management è chiave assicurare che i processi siano gestiti con la migliore attenzione alla sicurezza. Qui affrontiamo il tema della 81/08 e le sue ricadute sulle attività operative.

Il Decreto 81/08

Lo scorso 30 aprile 2008 è uscito sulla Gazzetta Ufficiale Il Decreto Legislativo n. 81 (del 9 aprile 2008) “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il link al testo integrale è disponibile qui.

Il Decreto ha un approccio estensivo del tema della sicurezza e ne è sufficiente misura considerare che è costituito da ben 306 articoli e da 51 allegati.

Approccio innovativo

Questa normativa è stato pensato con molti elementi decisamente migliorativi rispetto alla precedente normativa a riguardo della sicurezza. Chiaramente si ottimizza qualcosa che parte dalla storica legge 626 in primis andando a semplificare senza banalizzare i principali elementi di interesse. L’insieme di punti ed elementi che concorrono a garantire una sicurezza proattiva viene gestito in forma meno “interpretabile” e maggiormente ordinato. Se poi andiamo a considerare il tema delle sanzioni (artt. 262 – 265) qui il focus è decisamente a rendere gli errori decisamente non vantaggiosi in termini economici.

Altro elemento che contribuisce ad una gestione illuminata del tema è quella della definizione chiara dei fattori e fonti di rischio e come operare per la loro mitigazione.

Quando un corretto programma di valutazione dei rischi diventa una risorsa per l’azienda
Il decreto legislativo sicurezza 81/08 pone in capo a tutte le aziende che abbiano almeno un lavoratore dipendente l’obbligo di tutelare la sua salute e la sua sicurezza. E lo possono fare mediante la valutazione dei rischi a cui i lavoratori sono sottoposti durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. Il decreto sicurezza 81/08 inoltre predispone la formazione necessaria alla prevenzione di incidenti e alla gestione delle emergenze.

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il DVR è il documento che elenca l’insieme di rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ed è specifico per ciascun contesto di lavoro. Questo documento è obbligatorio (in quanto richiesto dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro) ed è redatto per elencare i rischi presenti in uno specifico luogo di lavoro e corredato di una analisi, valutazione e indirizzi per prevenire i pericoli per i lavoratori nel contesto del loro impiego.

A seguito di quanto contenuto in questo documento si realizza un apposito piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di raggiungere gli scopi del DVR e rimuovere gli scenari di pericolo.

Anche se redatto con l’ausilio o la consulenza di specialisti, il responsabile del documento di valutazione dei rischi resta il datore di lavoro.

Tuttavia vengono citate e partecipano alla responsabilità anche le seguenti figure:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
  • il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve avere accesso costantemente al documento;
  • il Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.

Diventa così piuttosto chiaro e facilmente comprensibile che un adeguato lavoro di analisi e mitigazione delle fonti di rischio sul lavoro non è più un processo accessorio alla gestione lavorativa, ma avendo ricadute penali e legali richiede tutta l’attenzione del caso.

Contenuto del DVR

Il DVR raccoglie le informazioni aziendali che hanno diretta attinenza con la valutazione dei rischi e con le misure che si dichiara di adottare. Citiamo tra le principali:

  • dati societari di anagrafe aziendale;
  • definizione e descrizione degli ambienti di lavoro;
  • quantità di addetti ed elenco delle mansioni;
  • descrizione della produzione: fasi lavorative ed elenco di impianti/macchinari/attrezzature,
  • sostanze chimiche impiegate, ecc.
  • organigramma del servizio di prevenzione e protezione (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc.),
  • stima dell’esposizione e della gravità del danno;
  • controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate;
  • criteri seguiti nella valutazione dei rischi;
  • programma di informazione e formazione dei lavoratori;
  • periodo in cui è stata effettuata la valutazione dei rischi;
  • programma delle misure di prevenzione e protezione: i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e i dispositivi di
  • protezione individuali (DPI);
  • programma con misure di miglioramento per aumentare i livelli di sicurezza nel tempo.

L’ampiezza delle informazioni analizzate e delle strategie da valutare richiede al personale coinvolto una particolare cura e una formazione adeguata. Chiaramente sono diverse le società che si sono già attivate per assicurare corsi e approfondimenti delle diverse casistiche e l’attenzione alla preparazione delle figure dedicate a queste iniziative deve essere continua.

Sicurezza e Facility Management

Il personale addetto a erogare attività di Facility Management è, come tutti i dipendenti, particolarmente soggetto a rischi sul lavoro. In particolare stiamo parlando di personale tecnico che può operare su impianti e sistemi a rischio di folgorazione, esplosione, esposizione ad agenti chimici, etc. e nel caso di lavoratori in ambito sanitario (cioè per i servizi erogati presso cliniche ed ospedali) vi sono anche rischi di carattere batteriologico e sanitario.

Come tutti i vincoli può essere gestito con uno spirito conservativo o innovativo. Il primo si preoccuperà di minimizzare i rischi principali. Il secondo si farà carico di analizzare le possibili opportunità aziendali (in termini di efficienza e di immagine competitiva sul mercato).

Infatti la sicurezza sul lavoro, diventa opportunità se lo sforzo aziendale è rivolto a sviluppare procedure e metodi di gestione innovativi. La capacità di prevenire sanzioni e rischi penali, la minimizzazione dei rischi di infortuni sul lavoro ha un impatto evidente su produttività e efficienza tecnica, garantendo un vantaggio rispetto alla concorrenza.

In questo scenario l’operatore di Facility Management non solo opera per il benessere e la sicurezza del proprio personale ma avendo scelto di analizzare e ingegnerizzare il servizio può a sua volta porsi con un approccio consulenziale anche verso la propria clientela, arricchendo la propria rosa di servizi e qualificandosi per la propria competenza.

Conclusioni

In considerazione del valore penale di una inadeguata gestione dei rischi è importante dimostrare la propria corretta condotta tecnica e la propria perizia operativa. Per approfondimenti sulle esigenze della tua realtà specifica puoi contattarmi qui